Il TAR Lazio boccia l’obbligo di identificazione “de visu” degli ospiti: una vittoria per l’extralberghiero

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Il TAR Lazio boccia l’obbligo di identificazione “de visu” degli ospiti: una vittoria per l’extralberghiero

Il 13 maggio 2025 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso della Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera (FARE) contro la circolare del Ministero dell’Interno che imponeva l’obbligo di identificazione “de visu” degli ospiti da parte dei gestori di strutture ricettive.

Una sentenza che rappresenta un passaggio chiave per il settore extralberghiero, ma anche una presa di posizione netta in materia di proporzionalità delle misure amministrative, interpretazione normativa e libertà imprenditoriale.

I fatti: cosa prevedeva la circolare

Il provvedimento impugnato (Circolare prot. 0038138 del 18 novembre 2024) imponeva ai gestori di strutture ricettive l’obbligo di identificare personalmente – quindi in presenza – ogni ospite, ritenendo i check-in da remoto non idonei a garantire la sicurezza pubblica.

Tale obbligo avrebbe colpito indistintamente alberghi, B&B, affittacamere e host operanti nel settore della locazione breve.

Le motivazioni del ricorso

FARE ha presentato un ricorso molto articolato, suddiviso in quattro motivi principali:

  1. Violazione di norme nazionali e sovranazionali

Il primo motivo evidenzia il contrasto della circolare con:

  • l’art. 109 TULPS, riformato nel 2011 proprio per semplificare gli adempimenti a carico dei gestori;
  • il D.L. 201/2011 e l’art. 40, che punta alla riduzione degli oneri burocratici per le imprese;
  • il Regolamento europeo eIDAS 2.0 (UE 1183/2024), che legittima le identificazioni digitali;
  • i decreti attuativi del Ministero (7.1.2013 e 16.9.2021), che non impongono l’identificazione in presenza.

Secondo FARE, la circolare crea inoltre una disparità di trattamento rispetto ad altri settori, come il noleggio auto, dove non è previsto l’obbligo “de visu” pur essendo coinvolti in episodi di criminalità.

  1. Principi di concorrenza e motivazione carente

Nel secondo motivo FARE sottolinea come l’obbligo imposto favorisca gli alberghi strutturati rispetto ai gestori di locazioni brevi, più piccoli e meno attrezzati.

Inoltre, la circolare motiva l’urgenza del provvedimento con generiche “tensioni internazionali” e il Giubileo 2025, senza alcun dato a supporto.

  1. Violazione della riserva di legge

FARE evidenzia come la circolare, imponendo un obbligo che in caso di inadempienza comporta sanzioni penali (ai sensi dell’art. 17 TULPS), introduca di fatto una nuova fattispecie di reato, senza una base normativa primaria, violando l’art. 25 della Costituzione.

  1. Violazione della normativa UE

Infine, la circolare sarebbe in contrasto con:

  • la Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno;
  • gli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi);
  • la Carta dei Diritti Fondamentali UE (artt. 15–17), tutelando la libertà di impresa, la proprietà e la circolazione.

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Le ragioni della sentenza: tre i punti chiave

Il TAR ha accolto il ricorso sulla base di tre vizi fondamentali:

  1. Contrasto con la riforma dell’art. 109 TULPS (2011)

Il tribunale ha riconosciuto che la circolare ripristina obblighi esplicitamente abrogati con la riforma del 2011, in particolare l’eliminazione dell’obbligo di registrazione cartacea e identificazione in presenza, sostituiti da un sistema telematico più snello.

  1. Inefficacia dell’identificazione “de visu”

Il TAR ha ritenuto che l’obiettivo di sicurezza perseguito dalla circolare non sia raggiunto con l’identificazione personale dell’ospite, che non impedisce comunque l’ingresso nell’immobile ad altri soggetti non registrati.

  1. Violazione del principio di proporzionalità

Il provvedimento non dimostra perché l’identificazione da remoto non sia sufficiente, né fornisce dati oggettivi sul rischio reale. La misura viene così giudicata sproporzionata rispetto agli effetti e alle ricadute su un intero comparto economico.

Gli effetti della sentenza

Il TAR ha quindi annullato la circolare, condannando il Ministero e la Prefettura di Roma al pagamento delle spese processuali, più accessori, e ordinando l’esecuzione della sentenza da parte delle autorità amministrative.

Una vittoria per il settore extralberghiero

La decisione del TAR rappresenta una pietra miliare per l’intero comparto dell’ospitalità alternativa, sempre più dinamico e digitale. Soprattutto, costituisce un messaggio chiaro alle istituzioni: regolamentare sì, ma con equilibrio, trasparenza e coerenza con il diritto vigente.

Il nostro commento: “Una decisione che apre al futuro”

Come soluzione digitale al servizio dell’ospitalità, Wiisy ha seguito con attenzione l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di identificazione degli ospiti. Da sempre crediamo in un modello che coniughi sicurezza, efficienza e tutela dei diritti degli operatori.

Questa sentenza conferma ciò che da tempo sosteniamo: la tecnologia non è un ostacolo, ma un alleato, anche nella gestione della sicurezza. I nostri sistemi di check-in digitale permettono un’identificazione sicura, tracciabile e conforme alla normativa, riducendo gli oneri per i gestori e migliorando l’esperienza degli ospiti.

In un contesto sempre più interconnesso, serve una regolamentazione che sia realistica, moderna e tecnologicamente neutra, capace di abbracciare l’innovazione senza sacrificare i principi costituzionali e comunitari.

Scarica la sentenza completa: clicca qui per il PDF

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