Locazioni turistiche in Sicilia: nessuna proroga del 30 giugno. Cosa cambia con il Decreto 1920

Decreto Assessoriale 1920 sulle locazioni turistiche in Sicilia

Dopo aver approfondito lo stop alla SCIA per le locazioni turistiche non imprenditoriali, torniamo sulla normativa siciliana per analizzare le novità introdotte dal Decreto Assessoriale n. 1920 del 24 giugno 2026.

Il provvedimento introduce alcuni chiarimenti operativi per le locazioni turistiche e conferma un aspetto fondamentale: la scadenza del 30 giugno 2026 resta invariata. Chi è ancora in attesa di parte della documentazione tecnica potrà completarne l’integrazione entro il 30 dicembre 2026, ma solo alle condizioni previste dal decreto.

Il 30 giugno resta la scadenza

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il decreto non proroga il termine del 30 giugno 2026.
Le locazioni turistiche già esistenti devono comunque trasmettere entro tale data l’Allegato B previsto dal D.A. n. 2104/2025.

Quando è possibile integrare la documentazione

Il decreto introduce una deroga limitata ai casi in cui la documentazione tecnica non sia ancora disponibile per motivi legati ai tempi di rilascio da parte degli enti competenti.

In questi casi è necessario:

  • trasmettere comunque l’Allegato B entro il 30 giugno 2026;
  • dimostrare di aver già avviato le procedure per ottenere la documentazione richiesta;
  • inviare la documentazione tecnica integrativa entro il 30 dicembre 2026.

La mancata integrazione entro tale termine comporta la cessazione dell’attività e la revoca dei codici CIR e CIN.

Sicurezza degli impianti: cosa deve essere presente

L’Allegato B conferma alcuni requisiti di sicurezza che devono essere dichiarati per gli alloggi destinati a locazione turistica.
Tra questi figurano:

  • estintore a norma;
  • rilevatore di gas combustibili;
  • rilevatore di monossido di carbonio.

Tra la documentazione da allegare sono inoltre richieste la planimetria catastale aggiornata, il certificato di abitabilità o S.C.A. e le perizie di asseverazione degli impianti elettrico, idrico e del gas.

Altri aggiornamenti introdotti dal decreto

Il Decreto Assessoriale n. 1920 recepisce inoltre la sentenza del TAR Sicilia, eliminando alcuni requisiti previsti dal precedente D.A. n. 2104/2025 che erano stati ritenuti illegittimi.

Tra le principali modifiche che interessano le locazioni turistiche figurano l’eliminazione dell’obbligo di materassi ignifughi, del televisore da almeno 32 pollici e della presentazione del regolamento condominiale o di attestazioni dell’amministratore. Vengono inoltre riviste alcune prescrizioni relative alla configurazione delle camere.

Il decreto chiarisce inoltre che le locazioni turistiche sono escluse dall’obbligo del servizio di assistenza bagnanti nelle piscine.

In conclusione

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Riferimenti normativi e fonti ufficiali

FAQ

Il Decreto 1920 proroga la scadenza del 30 giugno 2026?
No. Il Decreto Assessoriale n. 1920 conferma la scadenza del 30 giugno 2026 per l'invio dell'Allegato B. Consente solamente di integrare successivamente la documentazione tecnica nei casi previsti dalla normativa.
Entro quando deve essere inviata la documentazione integrativa?
Se il gestore ha già avviato le procedure per ottenere la documentazione richiesta, questa potrà essere trasmessa entro il 30 dicembre 2026.
Cosa succede se la documentazione non viene integrata entro il 30 dicembre 2026?
Il decreto prevede la cessazione dell'attività e la revoca dei codici CIR e CIN.
Quali requisiti di sicurezza devono essere dichiarati nell'Allegato B?
Tra i principali requisiti figurano la presenza di un estintore a norma, di un rilevatore di gas combustibili e di un rilevatore di monossido di carbonio, oltre alla documentazione tecnica prevista dalla normativa.

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