
Marina Resort e art. 109 TULPS: chiarezza definitiva per gli operatori
Il mondo della nautica da diporto ha ricevuto una notizia attesa da tempo. Con una nota ufficiale del 6 marzo 2025 (prot. 557/ST/221.3.1.0), il Ministero dell’Interno ha chiarito in modo inequivocabile che l’obbligo di registrazione degli ospiti previsto dall’art. 109 del TULPS non si applica alla semplice messa a disposizione di posti barca per imbarcazioni private, confermando così la distinzione tra attività ricettiva e sosta nautica.
Questo intervento, sollecitato da Assonat – l’Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici – mette finalmente ordine a una situazione normativa che negli ultimi anni aveva generato non poca confusione tra gli operatori dei Marina Resort, spesso sottoposti ad adempimenti non pertinenti alla loro reale attività.
Il nodo normativo: l’articolo 109 TULPS
Per capire l’impatto del chiarimento, è utile ricordare cosa prevede l’art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La norma impone a chi gestisce strutture ricettive – come alberghi, pensioni, B&B, campeggi – l’obbligo di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, entro un termine molto ristretto, tramite l’apposito portale Alloggiati Web.
Si tratta di una misura preventiva utile per il controllo del territorio e la sicurezza pubblica. Negli ultimi anni però, si è assistito a un’estensione arbitraria di questa norma anche ai Marina Resort, sulla base di una lettura generica del concetto di “ospitalità”, senza considerare le differenze sostanziali tra fornire un alloggio e fornire un ormeggio.
Una distinzione netta: ricettività e ormeggio non sono la stessa cosa
Il chiarimento del Ministero dell’Interno stabilisce finalmente due concetti chiave:
- L’art. 109 si applica quando il Marina Resort offre un servizio ricettivo vero e proprio. Questo avviene, ad esempio, quando mette a disposizione imbarcazioni attrezzate per la sosta notturna, che vengono utilizzate da clienti terzi con finalità turistiche. In questo caso, la struttura assume un ruolo simile a quello di un albergo galleggiante, e ha l’obbligo di registrare gli ospiti secondo le regole previste.
- L’art. 109 non si applica quando il Marina Resort fornisce esclusivamente l’ormeggio a un’imbarcazione privata, dove il cliente utilizza il proprio mezzo come spazio di sosta e pernottamento, senza che venga fornito un “alloggio” nel senso tecnico del termine. In questo scenario, non si configura alcun rapporto di locazione, né un’attività assimilabile all’ospitalità classica. È solo un servizio di approdo, non una prestazione ricettiva.
Questo principio era già stato sostenuto da tempo da Assonat, che aveva più volte segnalato come la semplice sosta nautica non potesse e non dovesse essere equiparata all’accoglienza turistica. Ma solo ora, con la nota ministeriale del marzo 2025, la distinzione assume un valore ufficiale e operativo.
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L’intervento di Assonat: un lavoro paziente e puntuale
Il risultato ottenuto non è frutto del caso. È il risultato di un percorso lungo, avviato da Assonat già a inizio anno con una nota tecnica (prot. 6 del 3 gennaio 2025), e portato avanti attraverso un dialogo costante con il Ministero dell’Interno e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Decisivo è stato l’incontro del 23 dicembre 2024, dove Assonat – rappresentata dal Presidente Avv. Luciano Serra, dal Responsabile dell’Area Legislativa Avv. Marco Machetta e dalla Responsabile Rapporti Istituzionali Dott.ssa Roberta Busatto – ha illustrato le ricadute pratiche dell’applicazione errata della norma.
Nel corso di questo confronto, è stato ribadito come il trattamento uniforme tra ormeggio e ospitalità generasse un aggravio burocratico senza fondamento giuridico, creando confusione tra gli operatori e un rischio di sanzioni non giustificate.
La distinzione tra “dormire in una stanza messa a disposizione da terzi” e “dormire sulla propria barca” è, infatti, netta, anche sul piano giuridico. E oggi trova finalmente conferma istituzionale.
Verso una formalizzazione definitiva
Per i gestori dei Marina Resort, tutto questo si traduce in una serie di benefici concreti:
- meno burocrazia per le attività che offrono solo ormeggio;
- più chiarezza normativa, che consente di operare in sicurezza;
- possibilità di focalizzarsi sull’offerta di servizi legati alla nautica senza doversi confrontare con obblighi pensati per un contesto completamente diverso.
Questa distinzione, oltre a essere giuridicamente corretta, favorisce anche lo sviluppo equilibrato del comparto nautico, permettendo ai Marina Resort di lavorare secondo la propria natura, che è quella di infrastruttura al servizio della nautica da diporto e non di struttura ricettiva in senso tradizionale.
Il chiarimento sull’art. 109 TULPS non è solo una vittoria per Assonat, ma per tutto il settore.
È la dimostrazione che, con un lavoro paziente, basato su argomentazioni tecniche, confronto istituzionale e rappresentanza unitaria, si possono ottenere risultati importanti anche su temi complessi.
Il mondo dei Marina Resort può ora guardare alla stagione 2025 con maggiore tranquillità, sapendo di avere un quadro normativo più chiaro e coerente.
Un passo avanti importante verso una regolamentazione più giusta e funzionale alle caratteristiche reali del settore nautico italiano.
→ Documentazione allegata
Per approfondire, mettiamo a disposizione i seguenti documenti ufficiali, entrambi scaricabili in formato PDF:
- Nota del Ministero dell’Interno (prot. 557/ST/221.3.1.0 del 6 marzo 2025), trasmessa da Assonat, contenente i chiarimenti in materia.
- Nota informativa di Assonat in merito alla posizione del Ministero dell’Interno sull’applicazione dell’art. 109 TULPS ai Marina Resort (Prot. 68 del 7 marzo 2025).
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