Nuove FAQ del MiTur sul Codice Identificativo Nazionale (CIN)
Il Ministero del Turismo (MiTur), lo scorso 27 novembre 2024 ha aggiornato le FAQ relative al Codice Identificativo Nazionale (CIN), obbligatorio per chi opera nelle locazioni turistiche, locazioni brevi e strutture ricettive.
Abbiamo già approfondito l’argomento in precedenti contributi, dove abbiamo analizzato le principali novità del CIN per gli affitti brevi in Italia e le modalità per ottenere il codice.
In questa guida troverai i punti essenziali delle nuove disposizioni introdotte dal recente aggiornamento: chi deve ottenere il CIN, come fare e quali sono le tempistiche e gli obblighi connessi.
Chi deve richiedere il CIN?
Il CIN deve essere richiesto da:
- I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive, sia alberghiere che extralberghiere, come definite dalle normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
- I locatori di unità immobiliari a uso abitativo per contratti di locazione turistica.
- I locatori di unità immobiliari a uso abitativo per locazioni brevi, ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
La mia struttura è un agriturismo, devo richiedere il CIN?
Sì. Anche nei casi in cui la categoria di agriturismo non sia espressamente contemplata all’interno delle normative regionali in materia di turismo (il che potrebbe far sembrare che tale categoria sia esclusa dall’ambito di applicazione dell’art. 13-ter, comma 1 del Decreto Legge n. 145/2023), è comunque necessario richiedere il CIN.
Quando entra in vigore la disciplina sul CIN?
La normativa nazionale sul CIN è effettiva dal 2 novembre 2024.
Tuttavia, il termine ultimo per l’ottenimento del CIN è fissato al 1° gennaio 2025, per garantire uniformità in tutta Italia.
Ho già un codice identificativo regionale: devo richiedere anche il CIN?
Sì, l’obbligo di possedere ed esporre il CIN è generalizzato e non prevede eccezioni.
Anche se hai già un codice regionale o provinciale, devi comunque richiedere e esporre il CIN.
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Cosa fare se non possiedo un codice identificativo regionale?
- Se la tua Regione o Provincia Autonoma non prevede un codice identificativo, sei comunque obbligato a richiedere il CIN.
- Se invece il codice è previsto ma non lo possiedi, devi prima ottenerlo, per poi richiedere il CIN.
Obbligo per le attività no-profit e le case religiose
Le attività di ospitalità svolte a titolo gratuito non sono soggette all’obbligo del CIN.
Le libere donazioni degli ospiti non compromettono la gratuità del servizio, ma è necessario garantire la gratuità effettiva con un rigoroso accertamento delle circostanze.
Richiesta del CIN: come fare?
Il CIN può essere richiesto tramite la Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), accedendo alla piattaforma bdsr.ministeroturismo.gov.it con SPID o CIE.
Dopo aver verificato i dati della tua struttura, puoi presentare l’istanza per ottenere il CIN.
Cosa fare se la mia struttura non appare sulla BDSR?
- Assicurati di aver rispettato gli obblighi di registrazione previsti dalla tua Regione o Provincia Autonoma.
- Se la struttura non è presente, puoi aprire una segnalazione tramite il form “Segnala Struttura mancante” disponibile sulla piattaforma.
Tempistiche per la richiesta del CIN
- Il termine ultimo per ottenere il CIN è il 1° gennaio 2025. Da questa data, chi non avrà ottenuto o esposto il CIN sarà soggetto a sanzioni.
- Se ottieni un codice identificativo regionale/provinciale dopo il 2 novembre 2024, hai 30 giorni per richiedere il CIN, rispettando comunque il termine massimo del 1° gennaio 2025.
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Requisiti di sicurezza per le locazioni turistiche
Tutte le unità immobiliari destinate a locazioni brevi o turistiche devono essere dotate di:
- Rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio.
- Estintori portatili, a norma di legge e in quantità adeguata alla superficie dell’immobile.
Questi dispositivi sono obbligatori per tutte le locazioni turistiche, indipendentemente dalla forma di gestione (imprenditoriale o meno).
Esposizione del CIN
Il CIN deve essere esposto all’esterno della struttura o dell’unità immobiliare, nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici, e riportato in ogni annuncio pubblicitario, inclusi quelli su piattaforme digitali come Airbnb o Booking.
È possibile adempiere all’obbligo di esposizione anche con modalità alternative, purché sia assicurata un’idonea visibilità al pubblico.
Sanzioni e obblighi di SCIA
- Chi concede in locazione più di quattro appartamenti è soggetto all’obbligo di presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
- Le sanzioni per mancato conseguimento del CIN decorrono dal 2 gennaio 2025.
Per ulteriori informazioni, consulta le FAQ complete sul sito del Ministero del Turismo o accedi direttamente alla piattaforma BDSR.
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