Polizze catastrofali obbligatorie 2026: cosa devono sapere hotel e affitti brevi

Polizze catastrofali obbligatorie 2026 per hotel e affitti brevi

Polizze catastrofali obbligatorie 2026: cosa devono sapere hotel e affitti brevi

Negli ultimi anni il tema della gestione del rischio è entrato stabilmente anche nel settore turistico. L’Italia è un territorio esposto a eventi sismici e idrogeologici e la protezione del patrimonio immobiliare non è più soltanto una valutazione prudenziale, ma un elemento sempre più strutturale nella gestione d’impresa.

In questo scenario si inserisce l’obbligo introdotto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), che prevede per le imprese iscritte al Registro delle Imprese la stipula di una polizza a copertura dei danni direttamente causati da eventi catastrofali alle immobilizzazioni materiali.

Non è un incentivo né una scelta facoltativa. È un obbligo normativo che coinvolge anche il settore turistico.

Chi è obbligato nel comparto turistico

La norma si applica alle imprese con sede legale in Italia (o stabile organizzazione nel territorio nazionale) iscritte al Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2188 del Codice Civile.

Nel settore dell’ospitalità rientrano tipicamente nell’obbligo:

  • hotel e alberghi organizzati in forma societaria;
  • società che gestiscono strutture ricettive;
  • ditte individuali che esercitano attività ricettiva in forma imprenditoriale;
  • property manager iscritti alla Camera di Commercio.

Restano esclusi i privati che concedono in locazione senza esercizio d’impresa e senza iscrizione al Registro delle Imprese.
La distinzione tra attività privata e attività imprenditoriale è quindi centrale: l’obbligo non dipende dalla formula “affitti brevi”, ma dalla configurazione giuridica e contabile dell’attività.

In sintesi: chi deve stipulare la polizza?

Devono stipulare la polizza tutte le strutture turistiche che operano in forma imprenditoriale e sono iscritte al Registro delle Imprese, incluse società alberghiere, property manager strutturati e ditte individuali con attività ricettiva organizzata.

Non è obbligato il privato che affitta senza esercizio d’impresa.

Cosa deve essere assicurato

La copertura non riguarda genericamente l’attività turistica, ma le immobilizzazioni materiali così come definite dall’art. 2424 del Codice Civile.

In concreto, la polizza deve coprire i danni ai beni iscritti tra:

  • terreni;
  • fabbricati;
  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali.

Il decreto attuativo interministeriale (Ministero dell’Economia e Ministero delle Imprese e del Made in Italy) chiarisce che per “fabbricato” si intende l’intera costruzione, comprensiva di opere murarie, impianti, finiture, parti comuni e pertinenze.

Sono esclusi gli immobili abusivi o privi delle necessarie autorizzazioni edilizie.

Gli eventi oggetto di copertura

La legge individua espressamente gli eventi che devono essere assicurati. Si tratta di danni direttamente cagionati da:

  • sismi;
  • alluvioni;
  • frane;
  • inondazioni.

Restano esclusi, tra gli altri, i danni derivanti da conflitti armati, terrorismo o eventi nucleari.

Il perimetro è definito e riguarda rischi naturali ad alto impatto sistemico.

La scadenza per hotel e strutture ricettive

Il termine originario previsto dalla Legge 213/2023 era fissato al 31 dicembre 2024. Successivamente, il decreto attuativo ha differito la scadenza al 31 marzo 2025.

Con il DL 202/2024 (c.d. Milleproroghe), convertito nella Legge 15/2025, è stata introdotta un’ulteriore proroga: per le imprese turistico-ricettive, nonché per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, il termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2026.

Gli hotel e le strutture ricettive che operano in forma imprenditoriale devono pertanto fare riferimento a questa scadenza, salvo eventuali interventi normativi successivi.

Come funziona la polizza

Il contratto assicurativo deve rispettare alcuni parametri fissati dalla norma. La franchigia o lo scoperto non possono superare il 15% del danno e il premio deve essere proporzionato al rischio.

È ammessa la coassicurazione tra più compagnie. Inoltre, il sistema è sostenuto da un meccanismo di garanzia pubblica tramite SACE, che può coprire fino al 50% degli indennizzi dovuti dalle imprese assicurative. L’obiettivo è garantire stabilità al mercato e sostenibilità finanziaria del rischio anche in caso di eventi di ampia portata.

Cosa accade in caso di mancata stipula

La legge non introduce una sanzione amministrativa diretta per l’impresa che non stipula la polizza.

Tuttavia, dell’eventuale inadempimento deve tenersi conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, anche in caso di eventi calamitosi. In termini pratici, un’impresa turistica non assicurata potrebbe incontrare limitazioni nell’accesso a fondi pubblici o ristori.

Affitti brevi: valutazione caso per caso

Nel comparto extra-alberghiero la situazione può variare.

Se una società è proprietaria degli immobili iscritti tra le immobilizzazioni materiali, l’obbligo riguarda tali beni. Se gestisce immobili di terzi, occorre verificare quali beni risultano iscritti nel bilancio: impianti, arredi o altre attrezzature possono comunque rientrare nell’obbligo assicurativo.

Se invece l’attività consiste in mera intermediazione, senza immobilizzazioni materiali significative, la valutazione deve essere effettuata sulla base della struttura effettiva dell’impresa.

Non è quindi una questione generica di “affitti brevi sì o no”, ma di assetto giuridico e patrimoniale dell’attività.

Una misura che riflette un dato strutturale

L’Italia è tra i Paesi europei più esposti a rischio sismico e idrogeologico e, allo stesso tempo, presenta una diffusione ancora limitata di coperture assicurative contro eventi catastrofali. In assenza di protezione, il costo economico delle calamità tende a ricadere in larga parte sulla collettività.

L’obbligo introdotto dalla Legge 213/2023 si colloca in questo quadro. Non è soltanto un adempimento formale, ma un passaggio che integra la gestione del rischio nella normale organizzazione dell’impresa. Per hotel e operatori extra-alberghieri che operano in forma imprenditoriale, la tutela del patrimonio immobiliare e strumentale diventa parte integrante della gestione aziendale.

Fonti normative

Legge 30 dicembre 2023, n. 213 – art. 1, commi 101–111
Decreto attuativo interministeriale MEF–MIMIT in materia di polizze catastrofali
DL 202/2024 (Milleproroghe), convertito nella Legge 15/2025
Ministero delle Imprese e del Made in Italy – sezione “Polizze per rischi catastrofali”

Wiisy è la soluzione per il check-in superveloce che azzera i tempi della burocrazia. Oltre all'App, con Wiisy avrai accesso a una piattaforma desktop per gestire in tempo reale tutti i check-in e l’attività dei tuoi collaboratori. Che tu sia il proprietario di un appartamento o il gestore di più strutture, Wiisy è la soluzione facile e sicura che ti fa guadagnare tempo.

Prova Wiisy gratis per 30 giorni senza vincoli nè carta di credito